Art. 1.
(Uffici periferici statali e regionali).

      1. Il comune di Catanzaro, in quanto capoluogo di regione, è riconosciuto centro amministrativo della Calabria ed è sede, secondo le disposizioni del presente articolo, di tutti gli uffici periferici di livello regionale dell'amministrazione dello Stato, ivi compresi i comandi regionali del Corpo della guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché di tutte le direzioni della pubblica amministrazione regionale.
      2. Per i fini di cui al comma 1, il comune di Catanzaro provvede all'individuazione di locali idonei, da destinare a sede degli uffici di cui al medesimo comma 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.